Statuti

 
 STATUTO dell'Associazione Nazionale degli Amici del Vino Sezione del Luganese
 
Art.1
Con la denominazione «Associazione Nazionale degli Amici del Vino, sezione del Luganese» viene costituita nel Luganese e per la durata illimitata, un'Associazione degli amici del vino, con     sede a Lugano.
 
Art. 2
La Sezione è membro affiliato alla «Associazione Nazionale degli Amici del Vino ANAV», i cui statuti sono parte integrante del presente statuto.
 
Art. 3
L'Associazione si propone:
·         di approfondire la conoscenza non solo del vino, ma del mondo vitivinicolo in generale.
·         di promuovere e sostenere in particolare i vini tipici ticinesi.
·         di collaborare  nel perseguimento dei propri obiettivi con le altre associazioni regionali dell'ANAV o altre associazioni con scopi        sociali simili (Grancoppieri, Sommelier,  ecc.).
Art. 4
L'Associazione si compone di:
     ·         soci attivi (singoli e/o coppie)
     ·         soci onorari
     ·         enti commerciali (persone giuridiche) attivi nel mondo vitivinicolo.

Sono soci attivi coloro che adempiono regolarmente agli obblighi previsti dal presente statuto.L'Assemblea generale può promuovere a soci onorari persone o enti che abbiano operato in modo particolarmente meritevole per l'attività svolta in seno all'Associazione.

Art. 5
Un socio sarà escluso dall'Associazione se viene meno ai suoi doveri verso la stessa o ne compromette gli interessi morali o materiali, in particolare in caso di mancato pagamento tassa sociale dopo due richiami.
 
Art. 6
I soci attivi e gli enti commerciali sono tenuti al pagamento della tassa sociale annua. L'importo della stessa viene fissata, su proposta del Comitato, dall'Assemblea generale ordinaria e sarà valida per l'anno seguente.
 
Art. 7
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 8
Gli organi dell'Associazione sono:
·         L’Assemblea generale
·         Il Comitato
·         I revisori dei conti
 
Art. 9
L'Assemblea generale ordinaria viene convocata una volta all'anno entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dei conti, con un preavviso di 20 giorni.
Un'Assemblea generale straordinaria può essere indetta con sei settimane di preavviso dal Comitato qualora esistessero questioni di carattere urgente oppure può essere richiesta da almeno un quinto dei membri attivi, con motivazione scritta. Il Comitato, in quest'ultimo caso, dovrà indire l'Assemblea entro il termine di un mese.
 
Art. 10
L'Assemblea generale si compone di tutti i soci paganti e presenti. Essa nomina un Presidente del giorno, che dirige i lavori assembleari e gli scrutatori. Il segretario/cassiere redige il verbale.
L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:
·         nomina del Comitato e del Presidente
·         nomina i Soci onorari
·         nomina dei revisori
·         votazione di modifiche statutarie
·         approvazione del verbale dell'ultima assemblea
·         approvazione del rapporto di gestione e del rendiconto d'esercizio
·         scarico del Comitato
·         stabilisce le linee guida dall'attività associativa
·         decide lo scioglimento dell'Associazione
·         approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Comitato
·         decide, in modo inappellabile, in merito all'esclusione definitiva di soci.
 
Art. 11
L'Assemblea generale prende le sue decisioni per alzata di mano qualora il presidente dell'Assemblea o un terzo dei soci presenti non proponga un sistema diverso.
Per la la votazione delle trattande fa stato la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, ad eccezione delle decisioni concernenti la modifica dello statuto e lo scioglimento della società, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. In caso di parità di voti decide il presidente dell'Assemblea.
Quando il presidente dell'Assemblea lo giudica opportuno o se un terzo dei soci presenti lo richieda, le votazioni si eseguono a scrutinio segreto.
 
Art. 12
Il Comitato è composto da almeno tre membri: il presidente dell'associazione, il vicepresidente e un segretario-cassiere. Essi rimangono in carica un anno e sono rieleggibili al massimo per la durata di cinque anni.
 
Art. 13
Sono di competenza del Comitato:
·         la scelta del vicepresidente e del segretario/cassiere
·         la convocazione delle Assemblee con la fissazione delle trat tande
·         la gestione delle attività, nell'ambito delle linee guida stabilite dall'Assemblea generale
·         dirigere e sorvegliare sugli affari dell'Associazione
·         l'allestimento del rapporto di gestione e del rendiconto d'esercizio
·         la tenuta dell'elenco dei soci
·         l'incasso delle quote sociali
·         l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
·         nomina dei delegati ANAV
 
Art. 14
Il Comitato rappresenta l'Associazione in giudizio e nei suoi rapporti con terzi.
Sono autorizzati a firmare collettivamente a due, il presidente, il vicepresidente dell'associazione e il segretario/cassiere.
Il Comitato prende le decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità il presidente, e – in sua vece il vicepresidente – hanno voto decisivo. I membri non possono astenersi dal voto.
Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte all'anno.
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi membri. Il segretario/cassiere, o in caso di impedimento, un membro del Comitato redige il verbale.
Il Comitato non viene remuerato per la sua attività. Tuttavia i suoi membri possono chiedere il rimborso per le spese che hanno sostenuto per le attività in seno all'Associazione.
 
Art. 15
I revisori sono due persone nominate dall'Assemblea generale per un anno e sono rieleggibili. Essi hanno l'incarico di verificare la gestione finanziaria e di presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea generale.
 
Art. 16
Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti ad un' Assemblea straordinaria.  Essa viene convocata appositamente e con un'unica trattando denominata «scioglimento».
In caso di scioglimento l'Assemblea deciderà a maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti all'Assemblea circa la devoluzione del patrimonio sociale che comunque dovrà rimanere a disposizione per un periodo di due anni per l'eventuale fondazione di una nuova Associazione nel Distretto di Lugano.
In nessun caso il patrimonio sociale potrà essere distribuito fra i soci.
 
Art. 17
Per tutto quanto non previsto dallo statuto fanno stato gli art. 60 e segg. del CCS.
Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale costitutiva del 2 marzo 2023.
  
Per l'Associazione nazionale degli amici del vino, sezione del Luganese firmano
 Il Presidente: Gabriele Pedrazzi                                                             Il Segretario: Giorgio Märk